Proprietà industriale

Secondo l’Articolo 1 del Codice della Proprietà industriale, l’espressione “proprietà industriale” comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

I diritti di proprietà industriale si acquistano tramite brevettazione e registrazione, in questo caso sono detti diritti di proprietà industriale titolati.

Sono oggetto di brevettazione: le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali.

Sono, invece, oggetto di registrazione: i marchi, i disegni e modelli e le topografie dei prodotti a semiconduttori.

I diritti di proprietà industriale non titolati sono protetti ricorrendone i presupposti di legge e sono rappresentati dai segni distintivi diversi dal marchio registrato, dai segreti commerciali, dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine.